L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. In particolare, le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per:
Le detrazioni, da ripartire in dieci rate annuali di pari importo, sono riconosciute nelle
seguenti misure:
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche
se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto
di intervento.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
Con decreto ministeriale del 19 febbraio 2007 (successivamente modificato dal decreto 7 aprile 2008) sono stati individuati gli interventi ammessi all’agevolazione fiscale. Essi riguardano:
Le spese ammesse in detrazione comprendono sia i costi per i lavori
edili relativi all’intervento di risparmio energetico, sia quelli per le
prestazioni professionali necessarie per realizzare l’intervento stesso
e acquisire la certificazione energetica richiesta.
Per gli interventi di riqualificazione energetica dell’edificio sono detraibili, oltre alle spese professionali, quelle relative alla forniture e alla posa in opera di materiali di coibentazione e di impianti di climatizzazione, nonché la realizzazione delle opere murarie ad essi collegate.
Per gli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica sono invece detraibili le spese riguardanti:
L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione dall’imposta lorda, che può essere fatta valere sia sull’Irpef che sull’Ires. Per gli interventi effettuati a partire dal 2011 è obbligatorio suddividere questa detrazione in dieci rate annuali di pari importo.
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Fonte Agenzia delle Entrate: www.agenziaentrate.gov.it